Codice disciplinare

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE TITOLO III  CCNL 2016/2018

Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche
ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM.

Art. 13 – CODICE DISCIPLINARE, commi:
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

Art. 13 – CODICE DISCIPLINARE

Oggetto: Pubblicazione D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 -Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche • elenco delle sanzioni relative al personale docente • Codice disciplinare del personale ATA di cui all’art. 95 del vigente CCNL

Si comunica a tutto il personale di entrambe le sedi che in data odierna vengono pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web : il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici , di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l’elenco delle sanzioni relative al personale docente ; il Codice disciplinare del personale ATA di cui all’art. 95 del vigente CCNL

Il provvedimento, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, abroga il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” già approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro .